domenica 13 marzo 2011

Art. 612-bis Atti persecutori

Art.612 Minaccia:


Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e’ punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila. Se la minaccia e’ grave, o e’ fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena e’ della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio. Le pena è aumentate se la violenza o la minaccia e’ commessa con armi, o da persona travisata, o da piu’ persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico (esempio. frase non sai chi sono io?), o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia e’ commessa da piu’ di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu’ di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e’, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. (1)
Elemento giuridico che si viola è lo stato d’animo di una persona.


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

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